Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro

 

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derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono proseguire le medesime attività, fatto salvo quanto previsto al comma 3, a condizione che entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.
      2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 7 e 8 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche all'ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie o del diploma universitario in tecniche erboristiche ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.
      3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 2 del presente articolo, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche all'ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che può essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, istituito o riconosciuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
 

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secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e in base a programmi predisposti di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di inizio del corso di aggiornamento. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che hanno esercitato l'attività di erborista da almeno un quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a decorrere dalla medesima data.